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Sez. U, Sentenza n. 1397 del 10/02/1987 (Rv. 450861 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - FACOLTÀ DELL'ESPROPRIANDO DI CONVENIRE LA CESSIONE VOLONTARIA DEL BENE - ESTENSIONE DI DETTE DISPOSIZIONI A TUTTE LE ESPROPRIAZIONI PREORDINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - NATURA DELLE STESSE - FINALITÀ - TUTELA IN VIA IMMEDIATA E DIRETTA DI POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ESPROPRIANDO - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL PRIVATO DELL'AZIONE RISARCITORIA DINANZI ALL'A.G.O. - SINDACATO IN VIA INCIDENTALE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DELLA P.A. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450861-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - FACOLTÀ DELL'ESPROPRIANDO DI CONVENIRE LA CESSIONE VOLONTARIA DEL BENE - ESTENSIONE DI DETTE DISPOSIZIONI A TUTTE LE ESPROPRIAZIONI PREORDINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - NATURA DELLE STESSE - FINALITÀ - TUTELA IN VIA IMMEDIATA E DIRETTA DI POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ESPROPRIANDO - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL PRIVATO DELL'AZIONE RISARCITORIA DINANZI ALL'A.G.O. - SINDACATO IN VIA INCIDENTALE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DELLA P.A. - AMMISSIBILITÀ.*

Le Disposizioni dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, le quali sono rivolte ad assicurare la facoltà dell'espropriando di convenire la cessione volontaria del bene, e vanno incluse fra le norme della legge medesima estese a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere ed interventi dello stato e degli altri enti pubblici, in forza del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 (convertito, con modificazioni, in legge 27 giugno 1974 n. 247), configurano regole procedimentali che tutelano in via immediata e diretta posizioni di diritto soggettivo dell'espropriando medesimo, in considerazione della loro stretta connessione con la Determinazione dell'indennizzo e con il presupposto legittimante del potere ablativo dell'amministrazione. Ne discende che, a fronte dell'inosservanza di dette Disposizioni, deve riconoscersi al privato la possibilità di esperire Azione risarcitoria (nella specie, per omessa notificazione dell'indennità provvisoria e quindi per carenza della fase procedimentale successiva alla offerta dell'indennità provvisoria) davanti al giudice ordinario, nei cui poteri rientra il Sindacato, ancorché in via incidentale, della legittimità dell'operato dell'amministrazione. (V 3219/85, mass n 440887; (Conf 253/87, mass n 450012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)