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Sez. 1, Sentenza n. 4269 del 17/11/1976 (Rv. 382964 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PROROGA DEL TERMINE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE CONSENTITA DAL VETTORE - EFFETTI - AZIONE DEL RICEVITORE NEI CONFRONTI DEL VETTORE EX ART 3 N 6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - DECADENZA - IMPEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382964-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PROROGA DEL TERMINE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE CONSENTITA DAL VETTORE - EFFETTI - AZIONE DEL RICEVITORE NEI CONFRONTI DEL VETTORE EX ART 3 N 6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - DECADENZA - IMPEDIMENTO.*

Agli effetti di impedire la decadenza prevista dall'art 3, n 6, della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, secondo cui l'Azione spettante al ricevitore nei confronti del vettore per la perdita o l'avaria delle merci trasportate deve essere esercitata nel termine di un anno dalla riconsegna a pena di decadenza, e sufficiente che il vettore consenta la proroga del termine nei confronti dell'assicuratore che agisce in giudizio a tutela del proprio diritto di surrogazione, utendo iuribus dell'assicurato.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)