Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 31/05/1979 (Rv. 399501 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - AZIONE DEL RICEVITORE NEI CONFRONTI DEL VETTORE - TERMINI - DECADENZA PREVISTA DALL'ART 3, N 6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 25 AGOSTO 1924 - IMPEDIMENTO - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - AZIONE DEL RICEVITORE NEI CONFRONTI DEL VETTORE - TERMINI - DECADENZA PREVISTA DALL'ART 3, N 6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 25 AGOSTO 1924 - IMPEDIMENTO - CONDIZIONI.*
A impedire la decadenza prevista dall'art 3, n 6, della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - secondo cui l'Azione del ricevitore nei confronti del vettore per la perdita o l'avaria delle merci trasportate deve essere esercitata a pena di decadenza entro un anno dalla riconsegna - e sufficiente che il vettore consenta la proroga del termine nei confronti dell'assicuratore che agisce in giudizio a tutela del proprio diritto di surrogazione, utendo iuribus dell'assicurato. (Conf 4269/76, mass n 382964).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)