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Sez. L, Sentenza n. 6079 del 29/05/1991 (Rv. 472421 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Previsione contrattuale della recidiva come giustificato motivo - Rilevanza - Limiti - Valutazione del giudice ai fini dell'accertamento della gravità degli addebiti - Necessità.
Stato
decisa il 1991-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472421-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

La previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive mancanze disciplinari come ipotesi di giustificato motivo di licenziamento non esclude il potere del giudice di valutare la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ancorché connotati dalla recidiva, ai fini dell'accertamento della proporzionalità della sanzione espulsiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)