Sez. L, Sentenza n. 10441 del 25/11/1996 (Rv. 500779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Tipizzazione contrattuale dell'illecito - Rilevanza - Limiti - Valutazione del giudice circa la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione - Necessità - Previsione contrattuale contrattuale del comportamento come fattispecie da sanzionare - Influenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di sanzioni disciplinari la valutazione in concreto del comportamento del lavoratore sotto il profilo della gravità oggettiva e soggettiva, e quindi della proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito è sempre necessaria anche quando il comportamento sia previsto nella normativa collettiva come fattispecie tipica da sanzionare.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)