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Sez. 1, Sentenza n. 1615 del 19/07/1965 (Rv. 313080 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - ELEMENTI PROBATORI UTILIZZABILI.*
Stato
decisa il 1965-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313080-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - ELEMENTI PROBATORI UTILIZZABILI.*

Per il carattere peculiare del processo fallimentare, il giudice investito del giudizio su alcuna delle contestazioni insorte nel corso della procedura concorsuale puo porre a base della sua decisione le risultanze del fascicolo di ufficio, quando si tratti di prendere conoscenza di provvedimenti giudiziali emessi nel corso della procedura e immediatamente rilevabili dal medesimo fascicolo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)