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Sez. L, Sentenza n. 344 del 13/01/1995 (Rv. 489665 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Limiti - Omessa riproposizione in appello della contestazione del requisito contributivo fatta in primo grado - Circostanza pacifica della sussistenza di detto requisito - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489665-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

In tema di pensione di invalidità, il fatto che la sussistenza del requisito contributivo, concernendo una condizione dell'azione, debba essere provato dall'attore, a norma dell'art. 2697 cod. civ., e sia verificabile, anche d'ufficio, dal giudice, non esclude che questi possa astenersi da tale verifica ove, nell'ambito del proprio istituzionale potere di valutazione delle prove, la ritenga superata per effetto del comportamento dell'istituto previdenziale convenuto il quale, dopo aver sollevato formale contestazione in primo grado sulla sussistenza del requisito contributivo, si sia in appello astenuto dal riproporre tale contestazione, essendosi limitato a sostenere l'insussistenza di infermità invalidanti; infatti una circostanza deve essere considerata pacifica non solo quando essa sia stata esplicitamente ammessa dall'altra parte, ma anche quando quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento della circostanza medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)