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Sez. L, Sentenza n. 2 del 02/01/2002 (Rv. 551350 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Controversie riguardanti l'attribuibilità di prestazioni previdenziali - Esistenza del requisito contributivo - Onere della prova a carico dell'assicurato e potere di verifica del giudice esercitabile anche di ufficio - Sussistenza - Negazione dell'esistenza del suddetto requisito da parte dell'istituto assicuratore - Configurabilità come eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in materia di assegno ordinario di invalidità.
Stato
decisa il 2002-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551350-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche di ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come "eccezione in senso proprio" ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod.proc.civ. ed è perciò idonea anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme a sollecitare il potere-dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito. Ne consegue che qualora il giudice di primo grado non abbia verificato di ufficio la sussistenza del suddetto requisito può provvedervi il giudice del gravame pure se la relativa contestazione da parte dell'istituto assicuratore non sia contenuta nell'atto di appello (avente un diverso oggetto) ma venga effettuata successivamente. (Fattispecie in materia di assegno ordinario di invalidità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)