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Sez. 2, Sentenza n. 40794 del 17/09/2024 Cc. (dep. 06/11/2024) Rv. 287124-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Patteggiamento cd. allargato - Disposto di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Accordo tra le parti in ordine alle pene accessorie - Contestualità all'istanza di applicazione di pena concordata - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287124-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

In tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista, per l'imputato e per il pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena, sicché il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata, con la conseguenza che, in caso di annullamento della sentenza sul punto, le parti non sono legittimate a formulare una nuova richiesta concordata in relazione alle sole pene accessorie.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. A) 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)