Sez. 3, Sentenza n. 4768 del 09/01/2024 Cc. (dep. 02/02/2024) Rv. 285748-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Sentenza di applicazione di pena detentiva di entità superiore ai due anni - Art. 444, comma 1, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Omessa applicazione di pena accessoria non oggetto di accordo tra le parti - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti.
Cod. Pen. art. 444, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)