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Sez. 1 - , Sentenza n. 8326 del 04/04/2018 (Rv. 647766 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - Notificazione degli estremi della violazione - Termini di cui all’art. 14, l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Da parte del giudice del merito - Criteri - Limiti - Fattispecie in tema di sanzioni irrogate dalla Consob.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647766-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione con la quale la Corte di Appello aveva respinto l'opposizione al provvedimento sanzionatorio della Consob sul rilievo che solo all'esito della complessiva attività di indagine ispettiva era apparso evidente che ci si trovasse al cospetto di una condotta unitaria volta alla manipolazione del mercato con diffusione di false e fuorvianti informazioni).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)