Sez. U, Sentenza n. 1270 del 07/02/1987 (Rv. 450779 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - LIMITI - DISTANZE MINIME - RISPETTO - SOPPRESSIONE DI FARMACIA IN SOPRANNUMERO - OSSERVANZA DEI CRITERI DI DISTANZA EX ART. 1, QUARTO COMMA, LEGGE N. 475 DEL 1968 - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL FARMACISTA LESO - INTERESSE LEGITTIMO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - LIMITI - DISTANZE MINIME - RISPETTO - SOPPRESSIONE DI FARMACIA IN SOPRANNUMERO - OSSERVANZA DEI CRITERI DI DISTANZA EX ART. 1, QUARTO COMMA, LEGGE N. 475 DEL 1968 - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL FARMACISTA LESO - INTERESSE LEGITTIMO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Con riguardo al provvedimento di soppressione di una farmacia in soprannumero, reso in base alla legge 2 aprile 1968 n. 475, il titolare di altra farmacia vicina, in relazione all'osservanza dei criteri di distanza posti dall'art. 1 quarto comma della citata legge per la scelta dell'Esercizio da sopprimere, è portatore non di un interesse semplice, ma di un interesse legittimo, come tale tutelabile in Sede giurisdizionale di legittimità dinanzi al giudice amministrativo, poiché i suddetti criteri, ancorché rivolti in via principale a soddisfare finalità di ordine pubblicistico, difendono in via indiretta pure le esigenze dei farmacisti limitrofi, connesse ad una razionale distribuzione territoriale degli esercizi concorrenti.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)