Sez. U, Sentenza n. 743 del 25/10/1999 (Rv. 530753 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SEDE - IN GENERE | In Genere.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SEDE - IN GENERE
L'autorità amministrativa, nel procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie in base al disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 475 del 1968, esercita un potere di natura discrezionale, dovendo valutare le esigenze della popolazione di far ricorso al servizio farmaceutico; le relative controversie rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 1, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)