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Sez. U, Sentenza n. 743 del 25/10/1999 (Rv. 530753 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SEDE - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 1999-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530753-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SEDE - IN GENERE

L'autorità amministrativa, nel procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie in base al disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 475 del 1968, esercita un potere di natura discrezionale, dovendo valutare le esigenze della popolazione di far ricorso al servizio farmaceutico; le relative controversie rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 1, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)