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Sez. 4, Sentenza n. 44663 del 14/10/2005 Ud. (dep. 07/12/2005) Rv. 232620 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - IN GENERE | Morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato della sentenza - Effetti sulle statuizioni civili - Caducazione "ex lege" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232620-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - IN GENERE

In tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale: la esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico. (Ha precisato la Corte che tale conseguenza si determina anche nei confronti del responsabile civile, atteso che la posizione di questo è intimamente connessa e collegata a quella dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)