Sez. 6, Sentenza n. 22392 del 15/01/2008 Ud. (dep. 04/06/2008) Rv. 240318 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Imputato deceduto dopo la lettura della sentenza di merito - Proposizione successiva del gravame da parte del difensore e degli eredi - Inammissibilità - Esclusione - Improponibilità - Sussistenza - Conseguenza. .
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI
Nel caso d'imputato deceduto nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza, l'impugnazione successivamente proposta dal difensore e dagli eredi non va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, ma improponibile per insussistenza del rapporto d'impugnazione, con l'effetto d'essere inidonea a produrre l'effetto processuale necessario ad originare il relativo giudizio, se pur al fine di constatare l'invalidità del gravame. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dei gravami, disponendo l'esecuzione della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)