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Sez. 1, Sentenza n. 2533 del 07/07/1976 (Rv. 381333 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - VERSO LA PROLE - PAGAMENTO DIRETTO DI PARTE DEL REDDITO - PROCEDIMENTO - NATURA CONTENZIOSA - DECRETO - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381333-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - VERSO LA PROLE - PAGAMENTO DIRETTO DI PARTE DEL REDDITO - PROCEDIMENTO - NATURA CONTENZIOSA - DECRETO - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA.*

Il procedimento inteso all'emanazione del decreto di cui all'art 8, terzo comma, della legge n 898 del 1970, ha natura contenziosa, benche svolgentesi in camera di consiglio, poiche mira alla sottrazione coattiva di un bene ad un soggetto (vale a dire di una quota del reddito del coniuge divorziato) a favore di altro soggetto (vale a dire l'altro coniuge, a cui la somma viene versata direttamente da colui che corrisponde il reddito suddetto) ed il decreto ha natura di sentenza, ancorche sottoscritto dal solo Presidente, poiche alla sua decisione partecipa il collegio. Per tale provvedimento, pertanto, non vale la regola della non impugnabilita, stabilita dall'art 739, ultimo comma, cod proc civ per i provvedimenti camerali aventi natura di decreto, ed esso deve altresi ritenersi soggetto al regolamento di Competenza. (V 636/73, mass n 362735; (V 1094/69, mass n 339615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)