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Sez. 2, Sentenza n. 500 del 22/01/1980 (Rv. 403888 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE A TUTTO IL CONTRATTO - ESAMINABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403888-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE A TUTTO IL CONTRATTO - ESAMINABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La questione della estensione o meno a tutto il contratto, a norma del primo comma dell'art 1419 cod civ, della nullita di una singola clausola non e esaminabile di ufficio e, pertanto, se non dedotta in Sede di appello, non e proponibile per la prima volta in Sede di legittimita. (V 91/75, mass n 373252; (V 2091/71, mass n 352778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)