Sez. 3, Sentenza n. 91 del 10/01/1975 (Rv. 373252 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE DELLA NULLITA PARZIALE ALL'INTERO CONTRATTO - D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE DEDUCENTE L'EFFETTO ESTENSIVO DELLA NULLITA PARZIALE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE DELLA NULLITA PARZIALE ALL'INTERO CONTRATTO - D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE DEDUCENTE L'EFFETTO ESTENSIVO DELLA NULLITA PARZIALE.*
Poiche l'effetto estensivo della nullita della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto ha carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione del contratto, il detto effetto estensivo non puo essere dichiarato d'ufficio dal giudice, essendo Onere della parte, che assume l'estensione della nullita a tutto il contratto, di allegare e provare con ogni mezzo idoneo l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla o dal patto nullo, ossia che il contratto non si sarebbe concluso senza quella clausola nulla o quel patto nullo. (V 2091/71, mass n 352778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)