Sez. 1, Sentenza n. 15703 del 15/07/2011 (Rv. 619324 - 01)
TRASCRIZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Iscrizione ipotecaria precedente - Trascrizione dell'atto di acquisto di immobile da parte del fallito in data successiva alla medesima dichiarazione - Efficacia dell'ipoteca verso la massa - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità del medesimo principio prenotativo vigente nell'esecuzione individuale.
TRASCRIZIONE - IN GENERE
La posteriorità, rispetto alla dichiarazione di fallimento, della trascrizione dell'atto di acquisto di un immobile da parte del fallito non compromette l'efficacia e il grado dell'iscrizione ipotecaria iscritta precedentemente alla medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 2650, secondo comma, cod. civ., che fa salvo, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., il principio di prenotazione delle formalità, per cui la successiva trascrizione a favore dell'acquirente sana "ex tunc" l'inefficacia delle precedenti trascrizioni o iscrizioni contro il medesimo acquirente; né, in materia, v'è ragione di applicare una regola diversa da quella vigente nel processo esecutivo individuale, ove la trascrizione dell'acquisto del bene in capo al debitore, se anche eseguita dopo la trascrizione del pignoramento, rende efficaci le trascrizioni ed iscrizioni contro tale soggetto eseguite anteriormente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2650, Cod. Civ. art. 2852, Legge Falliment. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)