diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 889 del 05/05/1962 (Rv. 251430 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE RELATIVI A IMMOBILI - CONTINUITA DELLE TRASCRIZIONI - ALIENAZIONI SUCCESSIVE - ALIENAZIONE DELLO STESSO IMMOBILE DA PARTE DEL DE CUIUS E DELL'EREDE - CONFLITTO TRA GLI ACQUIRENTI - PRIORITA DELLA TRASCRIZIONE - MANCATA TRASCRIZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1962-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251430-01

TRASCRIZIONE - ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE RELATIVI A IMMOBILI - CONTINUITA DELLE TRASCRIZIONI - ALIENAZIONI SUCCESSIVE - ALIENAZIONE DELLO STESSO IMMOBILE DA PARTE DEL DE CUIUS E DELL'EREDE - CONFLITTO TRA GLI ACQUIRENTI - PRIORITA DELLA TRASCRIZIONE - MANCATA TRASCRIZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE - EFFETTI.*

La mancata pubblicita dell'acquisto di un immobile mortis causa, e quindi la non continuita delle trascrizioni non importa l'invalidita e la definitiva inopponibilita dei successivi trapassi, ma soltanto l'inefficacia delle trascrizioni dei relativi Atti eseguite contro l'eredè tale inefficacia viene eliminata, con effetto ex tunc, in conseguenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredita e della reintegrazione della continuita delle trascrizioni. Pertanto, nel conflitto tra l'acquirente del "de cuius" e l'acquirente dell'erede dello stesso immobile, la preferenza spetta a chi dei due abbia trascritto per primo il proprio atto d'acquisto, anche se tale sua trascrizione sia avvenuta prima che fossero eseguite le formalita di pubblicita dell'atto di accettazione dell'eredita. (V 2754/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2648, Cod. Civ. art. 2650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)