Sez. 3, Sentenza n. 201 del 02/02/1967 Ud. (dep. 07/03/1967) Rv. 103641 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI - OMESSO VERSAMENTO - NATURA DI REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESTREMI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI - OMESSO VERSAMENTO - NATURA DI REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESTREMI.*
I reati di omesso versamento dei contributi sociali ed assicurativi agli enti previdenziali hanno carattere permanente perche, pur essendo fissato dalla legge un termine per l'adempimento dell'Obbligo, il dovere di adempierlo non si esaurisce con la scadenza del termine stesso, ma si protrae nel tempo, come lesione dell'interesse protetto dalla norma penale, e pertanto rispetto a tali reati la permanenza puo considerarsi cessata ad ogni possibile effetto (quale l'amnistia) solo con l'esaurimento della condotta antigiuridica, che si verifica con l'adempimento volontario dell'Obbligo o con la cessazione dell'Obbligo stesso o del rapporto di lavoro ovvero con la sentenza di primo grado. (Conf 103640, anno 1967' 101134, 102511, anno 1966' sulla natura di reato permanente, Conf ancora 100666, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 60 art. 10 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 art. 11 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)