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Sez. 3, Sentenza n. 198 del 02/02/1967 Ud. (dep. 07/03/1967) Rv. 103640 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI - OMESSO VERSAMENTO - PERMANENZA DEL REATO - CAUSE DI CESSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103640-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI - OMESSO VERSAMENTO - PERMANENZA DEL REATO - CAUSE DI CESSAZIONE.*

La permanenza dei reati di omesso versamento dei contributi sociali ed assicurativi agli enti previdenziali puo considerarsi cessata non solo con l'adempimento volontario dell'Obbligo, ma anche con la cessazione del rapporto di lavoro. (Conf 101134, 102511, anno 1966' sulla natura di reato permanente, Conf ancora 100666, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 26, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 11 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)