Sez. 2, Sentenza n. 2843 del 20/10/1960 (Rv. 882144 - 01)
PIANO REGOLATORE E DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI - REGOLAMENTI EDILIZI - INTEGRAZIONE O NO DEL CODICE CIVILE - CRITERIO DISTINTIVO - CONSEGUENZE. DISTANZE LEGALI - REGOLAMENTI EDILIZI - DISTANZE DETERMINATA IN RELAZIONE ALL'ALTEZZA - INTEGRAZIONE DEL CODICE CIVILE - ESTREMI.
PIANO REGOLATORE E DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI - REGOLAMENTI EDILIZI - INTEGRAZIONE O NO DEL CODICE CIVILE - CRITERIO DISTINTIVO - CONSEGUENZE. DISTANZE LEGALI - REGOLAMENTI EDILIZI - DISTANZE DETERMINATA IN RELAZIONE ALL'ALTEZZA - INTEGRAZIONE DEL CODICE CIVILE - ESTREMI.
Secondo la distinzione codificata negli art.871 e 872 cod.civ. i regolamenti edilizi o prescrizioni equiparate si distinguono in norme integrative delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato e norme che, mentre valgono anche ad assicurare una migliore coesistenza ed utilizzazione delle proprietà private, si propongono una ampia finalità di interesse generale, come quello di provvedere alle necessità igieniche della popolazione, di tutelare l'estetica, ecc. Dalla violazione delle norme della prima categoria sorge per il privato confinante un diritto tutelabile con una Azione reale, avente per oggetto l'eliminazione dello stato di cose creato dalla violazione stessa. Per effetto della inosservanza delle norme della seconda categoria l'interessato non può agire, invece, che con un'Azione personale di risarcimento in base ai principi generali. Le norme dei regolamenti edilizi, nelle quali la distanza tra fabbricati separati da suoli privati è determinata in relazione alla altezza dei fabbricati stessi, possono essere considerate Disposizioni integrative del codice civile sulle distanze nelle costruzioni, perché il legislatore piuttosto che indicare una misura fissa e prestabilita, può ben fare riferimento a criteri diversi; peraltro, questa non costituisce una regola generale ed assoluta, giacché può essere seguita solo quando, risultando disciplinati congiuntamente il rapporto di altezza e quello di distanza, sia il secondo a risultare preminente e quando venga regolata la stessa materia delle Disposizioni del codice civile, in modo da costituire disciplina diversa di quei rapporti di vicinato, che sono contemplati nella Sezione vi del capo II del codice civile, pertanto, non può considerarsi integrativa delle Disposizioni del codice civile, pertanto, non può considerarsi integrativa delle Disposizioni del codice civile sulle distanze nelle costruzioni, la norma contenuta in un regolamento edilizio, la quale sia dettata principalmente per garantire l'ampiezza dei cortili (ai fini della tutela dell'interesse pubblico relativo a necessità igieniche) e sia volta, fra l'altro, anche a stabilire l'altezza degli edifici che vi prospettano, in quanto, in tal caso, non sarebbe preminente l'elemento della distanza e la norma sarebbe intesa ad assicurare la funzionalità dei cortili e non già la distanza nelle costruzioni su fondi finitimi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)