Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 21/02/1998 (Rv. 512885 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - REGOLE DI ORNATO | Tutela dell' estetica - Disciplina dell'art. 1120 cod. civ. - Inapplicabilità all'edificio antistante, di proprietà altrui - Ragioni - Violazione delle norme di regolamento edilizio - Conseguenze - Obbligo ad un "facere" - Esclusione - Risarcimento del danno - Configurabilità - Condizioni - Prova dell' esistenza e contenuto dei regolamenti - Onere a carico del danneggiato.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - REGOLE DI ORNATO
Il proprietario di un immobile non può invocare la norma stabilita dall' art. 1120 cod. civ. per pretendere che il proprietario di quello antistante ne curi l'estetica intonacandolo adeguatamente all'esterno, perché tale norma disciplina i rapporti condominiali sui beni comuni, non esclusivamente altrui, mentre gli interessi al rispetto dell' "ornato pubblico" e dell'"aspetto dei fabbricati" possono trovare tutela nei regolamenti edilizi comunali (artt. 871 cod. civ. e 33 legge 17 agosto 1942 n. 1150)- la cui esistenza e contenuto va provata da chi l'invoca - che, se violati, non obbligano ad un "facere", ma al risarcimento del danno (art. 872 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)