Sez. L, Sentenza n. 15501 del 02/07/2009 (Rv. 609040 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di conservazione del posto - Illegittimità - Risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Liquidazione - Criteri - Limiti - Onere di allegazione e di prova - Spettanza al datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il giudice, allorchè annulli il licenziamento di lavoratore, illegittimo perché intimato prima della scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro, deve, non diversamente che negli altri casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia rispetto ai quali sussistano i presupposti della tutela di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro - provvedimento che vale a ripristinare la situazione anteriore al recesso - e condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno, che va liquidato, secondo quanto espressamente previsto dal citato art. 18, come novellato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sulla base del parametro delle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento (fermo il minimo delle cinque mensilità), salvo che il datore di lavoro non eccepisca e provi la sussistenza di fatti o circostanze idonee a determinare una riduzione del presuntivo ammontare del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)