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Sez. L, Sentenza n. 134 del 09/01/1997 (Rv. 501622 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Lavoratori affetti da tubercolosi - Licenziamento intimato durante il periodo di comporto ex art. 9 legge n. 1088 del 1970 - Illegittimità - Risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Liquidazione - Continuazione della malattia influente sul diritto alla retribuzione e conseguenzialmente sulla misura del danno - Onere dell'allegazione e della prova - Incidenza sul datore di lavoro.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501622-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il giudice, annullato il licenziamento di lavoratore affetto da tubercolosi, illegittimo perché intimato prima della scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall'art. 9 della legge n. 1088 del 1970 (periodo non avente una durata massima predeterminata, la sua scadenza essendo fissata al decorso del termine di sei mesi dalla data della dimissione dalla casa di cura per guarigione o stabilizzazione della malattia), deve, non diversamente che negli altri casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia rispetto ai quali sussistano i presupposti della tutela di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro - provvedimento che vale a ripristinare la situazione anteriore al recesso - e condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno, che va liquidato, come ora espressamente previsto dal citato art. 18 così come novellato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, sulla base del parametro delle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento (salvo il minimo delle cinque mensilità), se il datore di lavoro non eccepisca e provi la sussistenza di fatti o circostanze idonee a determinare una riduzione del presuntivo ammontare del danno, con la conseguenza (dato anche che il lavoratore illegittimamente licenziato non ha l'onere di offrire la propria prestazione lavorativa) che detto criterio non può essere derogato in considerazione della circostanza che al momento del licenziamento il lavoratore, per la durata della assenza, potesse non avere più diritto al trattamento retributivo, se sia mancata la deduzione e la prova da parte del datore di lavoro che la malattia e la correlativa situazione di impedimento alla maturazione della retribuzione si siano protratte anche nel periodo successivo al recesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)