Sez. 5, Sentenza n. 9946 del 23/06/2003 (Rv. 564467 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Contributi erogati a imprese minori nel regime applicativo del d.P.R. n. 597 del 1973 - Natura - Plusvalenza - Affermazione - Destinazione a fondo per il nuovo investimento - Possibilità - Condizione - Adozione della contabilità ordinaria.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di trattamento tributario dei contributi erogati in favore delle imprese, l'art. 55 del d.P.R. n. 597 del 1973, a cui non è stato estesa la modifica introdotta dall'art. 33 del d.P.R. n. 897 del 1980 in relazione all'art. 54 del d.P.R. n. 597, cit., stabilisce che le sovvenzioni alle imprese, qualunque sia l'ente che che le abbia concesse, costituiscono sopravvenienze attive imponibili, salvo che siano accantonate in un apposito fondo e destinate al loro successivo investimento. Poiché tale fondo può essere contabilizzato solo attraverso l'adozione del sistema di contabilità ordinaria, ne consegue che l'impresa minore può avvalersi di tale facoltà solo adottando il sistema contabile ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)