Sez. 1, Sentenza n. 10505 del 22/10/1998 (Rv. 519990 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Regime ex art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Versamenti fatti, a fondo perduto, dai soci - Sopravvenienza attiva - Configurabilità - Esclusione - Anche nel caso di società a responsabilità limitata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Lo "ius superveniens" di cui all'art. 55 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (il quale ha modificato l'art. 55 del d.P.R. n. 597 del 1973) ed in virtù del quale "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in danaro o in natura fatti a fondo perduto alle società in nome collettivo o in accomandita semplice", e ciò indipendentemente da ogni profilo di proporzionalità degli stessi rispetto alle quote societarie ed indipendentemente da ogni delibera assembleare, si rende applicabile, in virtù dell'art. 95 dello stesso T.U., anche all'ipotesi di versamenti fatti, dai soci, alle società a responsabilità limitata.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)