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Sez. 2, Sentenza n. 4036 del 12/07/1979 (Rv. 400526 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - STRADE PRIVATE GRAVATE DA SERVITU PUBBLICHE DI PASSAGGIO - ESONERO DAL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400526-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - STRADE PRIVATE GRAVATE DA SERVITU PUBBLICHE DI PASSAGGIO - ESONERO DAL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - SUSSISTENZA.*

L'esonero dal rispetto delle distanze legali, che, ai sensi dello art 879, secondo comma, cod civ, riguarda "le costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche", va riferito anche alle costruzioni in confine con strade di proprieta privata ma gravate da servitu pubbliche di passaggio, poiche il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene, piu che alla proprieta del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettivita dei cittadini. (V 697/76, mass n 379345).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)