Sez. 2, Sentenza n. 1222 del 05/09/1970 (Rv. 346862 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - DIRITTO DI PERCEPIRE UNA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE ESERCITATE - RIDIMENSIONAMENTO DELLE MANSIONI - CONSERVAZIONE DELLA MAGGIOR RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - RECESSO DEL LAVORATORE PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - DIRITTO DI PERCEPIRE UNA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE ESERCITATE - RIDIMENSIONAMENTO DELLE MANSIONI - CONSERVAZIONE DELLA MAGGIOR RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - RECESSO DEL LAVORATORE PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITA.*
L'inderogabilita dell'art 2103 cod civ riguarda il diritto del lavoratore di percepire una retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate anche senza riconoscimento formale della maggiore qualifica, e non la comprovazione di tale retribuzione quando l'attivita lavorativa realmente esplicata sia ridimensionata per reali esigenze organizzative dell'impresa in tale situazione il lavoratore ha la facolta di recedere per giusta causa dal contratto, esigendo la indennita di licenziamento in relazione al maggior compenso ricevuto, ovvero, se intenda rimanere in servizio espletando le diverse e meno importanti mansioni lavorative e per le quali e corrisposta una minore retribuzione, non ha diritto, alla fine del rapporto, alla differenza di retribuzione, poiche il permanere al lavoro nelle nuove condizioni realizza un accordo tacito senza violazioni di inderogabili Disposizioni di legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)