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Sez. 2, Sentenza n. 2454 del 18/07/1972 (Rv. 359919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE - INDEROGABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE - INDEROGABILITA - FATTISPECIE.*

E inderogabile il diritto del lavoratore, sancito dall'art 2103, secondo comma, cod civ, di percepire la retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate, pur se superiori a quelle per cui era stato assunto, ed anche senza il riconoscimento formale da parte del datore di lavoro della maggiore qualifica. (nella specie, e stato ritenuto che il difetto di riconoscimento formale della qualifica di dirigente da parte del datore di lavoro, richiesto dall'art 1 del contratto collettivo 24 luglio 1961 per i dirigenti di aziende industriali, non era di ostacolo all'applicazione delle norme contrattuali sul trattamento economico dei dirigenti, una volta provato che il dipendente aveva svolto di fatto mansioni di dirigente) . (Conf 1222'70, mass n 346862; 638'69, mass n 338878; 2928'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)