Sez. 1, Sentenza n. 20232 del 16/06/2026 (Rv. 678523-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione del creditore - Natura privilegiata del credito derivante dal sostegno pubblico alle imprese - Postergazione del credito di rimborso - Operatività - Condizioni. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
Il privilegio speciale previsto dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 123 del 1998 per i crediti di rimborso delle somme erogate in attuazione di forme di sostegno pubblico alle imprese deve intendersi postergato ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 34 del 2020 soltanto laddove la società emittente sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale dopo la scadenza del termine previsto per il rimborso del prestito, mantenendosi, invece, valido il rango privilegiato nel caso di precoce interruzione del programma di finanziamento.
Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 26 com. 14, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., CCII [ rnc : art = 0109 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0112 00, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)