Sez. 3, Ordinanza n. 27360 del 22/10/2024 (Rv. 672546-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE | Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività - Credito di restituzione comunque originatosi - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE
Il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'operatività del privilegio in relazione al credito restitutorio del gestore del Fondo Pubblico di cui all'art. 2, l. n. 394 del 1981, il quale a fronte dell'inadempimento degli obblighi di rimborso dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. n. 133 del 2008, aveva comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista).
Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)