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Sez. L, Sentenza n. 3820 del 15/04/1998 (Rv. 514501 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE | Atti di parte - (Mero) errore materiale - Nozione - Rilevabilità dal testo dell'atto senza ulteriori indagini - Necessità - Fattispecie relativa alla intestazione del ricorso per cassazione a società omonima di quella costituita nel giudizio di merito ma di diverso tipo.
Stato
decisa il 1998-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514501-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE

Può essere considerato errore materiale nella redazione di un atto processuale di parte (non diversamente che in riferimento ad un provvedimento del giudice) solo quello che, dovuto ad una mera svista, sia chiaramente rilevabile dal testo stesso dell'atto, senza la necessità di ulteriori indagini di fatto. (Nella specie, mentre parte del giudizio di merito era stata una società in nome collettivo, il ricorso per cassazione era intestato ad una omonima società a responsabilità limitata; la S.C., disattendendo la tesi difensiva della parte, ha escluso la ricorrenza di un irrilevante errore materiale e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevando che nell'atto di impugnazione non erano rinvenibili elementi a sostegno della tesi dell'errore materiale, mentre in senso contrario deponeva la circostanza che un timbro apposto in corrispondenza della procura a margine faceva riferimento alla qualifica di presidente della S.r.l.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)