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Sez. 2, Sentenza n. 5056 del 06/11/1978 (Rv. 394811 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE - FORMA - IN GENERE - INDICAZIONE ERRONEA O FALSA DELLE PROPRIE GENERALITA AD OPERA DI UNO DEI CONTRAENTI - CONSEGUENZE - NULLITA DEL NEGOZIO - ESCLUSIONE - RETTIFICA DI UN SEMPLICE ERRORE MATERIALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394811-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE - FORMA - IN GENERE - INDICAZIONE ERRONEA O FALSA DELLE PROPRIE GENERALITA AD OPERA DI UNO DEI CONTRAENTI - CONSEGUENZE - NULLITA DEL NEGOZIO - ESCLUSIONE - RETTIFICA DI UN SEMPLICE ERRORE MATERIALE - AMMISSIBILITA.*

L'indicazione erronea o falsa delle proprie generalita ad opera di uno dei contraenti, qualora non abbia dato luogo ad alcun errore sull'identita dell'altro contraente ne ad alcuna divergenza tra volonta e dichiarazione, puo solo importare sanzioni a carico del notaio rogante per aver scambiato il nome proprio del dichiarante, quale risulta dai registri anagrafici, con quello con il quale il dichiarante medesimo e conosciuto dai piu, e per non aver quindi accertato se si trattasse di pseudonimo, ma non e causa di nullita del negozio, il quale, in presenza di tutti gli altri elementi essenziali, e perfettamente valido: l'equivoco, percio, si estrinseca in un semplice errore materiale, che puo essere rettificato senza alcuna necessita di ricostruire la volonta dei contraenti, ma con la sola prova della corrispondenza dello pseudonimo al nome legale. (V 3424/74, mass nn 371936, 371934, 371933).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1432, Cod. Civ. art. 1433, Cod. Civ. art. 2699, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)