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Sez. 1, Ordinanza n. 12814 del 20/05/2008 (Rv. 603962 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Rapporti tra arbitri e giudici ordinari - Competenza - Configurabilità - Esclusione - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Nuovo testo dell'art. 819 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Retroattività - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda di arbitrato anteriore alla data del 2 marzo 2006.
Stato
decisa il 2008-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603962-01

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE

Lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che è inammissibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito si sia pronunciato (accogliendola o respingendola) sull'eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale; né a diverse conclusioni può condurre, in riferimento a fattispecie in cui la domanda di arbitrato sia stata proposta anteriormente al 2 marzo 2006, il nuovo testo dell'art. 819 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, giacché l'introdotta esperibilità del regolamento di competenza non ha portata retroattiva, alla luce dell'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., il quale prevede che tutte le disposizioni di cui al precedente art. 22, fra le quali appunto il citato art. 819 ter cod. proc. civ., si applicano soltanto ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda sia stata proposta successivamente alla data del 2 marzo 2006.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 21, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)