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Sez. 2, Sentenza n. 6870 del 15/12/1971 Ud. (dep. 18/10/1972) Rv. 122111 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - DELITTO PRESUPPOSTO - NECESSITA CHE SIA UN DELITTO CONTRO IL PATRIMONIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122111-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - DELITTO PRESUPPOSTO - NECESSITA CHE SIA UN DELITTO CONTRO IL PATRIMONIO - ESCLUSIONE.*

La natura di reato contro il patrimonio del delitto di ricettazione non comporta affatto l'esigenza che anche il delitto presupposto debba essere un reato contro il patrimonio: cio e escluso testualmente dall' art 648 cod pen(che indica l'oggetto materiale della ricettazione nel' danaro o cose provenienti da un qualsiasi delittò)ed e escluso altresi dall'interesse tutelato dalla norma citata, interesse che, attraverso la incriminazione dei traffici lucrosi che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti, e inteso sia, in via immediata, ad evitare che una qualsiasi attivita delittuosa diventi fonte di successivi profitti, sia, in via mediata, a limitare all'origine la spinta alle attivita delittuose.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)