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Sez. 2, Sentenza n. 525 del 15/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151699 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ASSEGNI TURISTICI FALSI - SUSSISTENZA DELLA RICETTAZIONE - REATO PRESUPPOSTO - MOMENTO CONSUMATIVO: CONSEGNA DEI TITOLI AL RICETTATORE.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151699-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ASSEGNI TURISTICI FALSI - SUSSISTENZA DELLA RICETTAZIONE - REATO PRESUPPOSTO - MOMENTO CONSUMATIVO: CONSEGNA DEI TITOLI AL RICETTATORE.*

È configurabile la ricettazione di assegni turistici (travellers cheques) falsi. Il reato di falso, che è il reato presupposto, si perfeziona infatti con l'uso fatto dal falsificatore al momento della consegna dei titoli a colui che a sua volta dovrebbe renderli oggetto di scambio. (Conf. Mass. 122394/72 sulla ricettazione di titoli di credito; V. Mass. 122111/72 sulla esclusione della necessità che il reato presupposto sia un reato contro il patrimonio).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)