diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18196 del 29/07/2013 (Rv. 627368 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Recesso dal rapporto di lavoro - Modalità - Necessità - Sopravvenuta inidoneità fisica di dipendente del Ministero della Giustizia - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Riconducibilità - Risoluzione automatica del rapporto - Esclusione - Esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 2013-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627368-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, sicché in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore (nella specie, dipendente del Ministero della Giustizia) allo svolgimento delle mansioni assegnate - che costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento ove lo stesso non possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse - non si determina una risoluzione automatica del rapporto di lavoro, dovendo pur sempre l'amministrazione, per provocarne la cessazione, esercitare il potere di recesso, in conformità, del resto, a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 129, DPR 29/10/2001 num. 461 art. 15, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)