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Sez. L, Sentenza n. 12942 del 22/11/1999 (Rv. 531395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Licenziamento e dimissioni - Tipicità - Terzo genere di recesso rappresentato da un comportamento ritenuto significativo dell'intenzione di recedere ma svincolato dalla effettiva volontà della parte e dalla possibilità di prove contrarie - Inammissibilità - Fattispecie relativa a clausola contrattuale qualificante come dimissioni l'assenza protrattasi ingiustificatamente per altre quindici giorni.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimissioni rassegnate dal lavoratore; pertanto, mentre è possibile che le parti contraenti collettive od individuali, assegnino a determinati comportamenti di uno dei soggetti del rapporto il significato e l'efficacia dell'atto unilaterale di recesso ed, in particolare per il lavoratore, delle dimissioni, deve invece escludersi la possibilità di introdurre un terzo genere di recesso con la previsione di un comportamento, giudicato significativo dell'intenzione di recedere, che sia svincolato dall'effettiva volontà della parte e che non ammetta la possibilità di prova contraria, giacché in tal caso il patto costituirebbe in realtà un'inammissibile ed invalida clausola risolutiva espressa del rapporto (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale, in applicazione dell'art. 67 c.c.n.l. per i dipendenti di aziende di credito, aveva ritenuto che l'assenza protrattasi ingiustificatamente per oltre quindici giorni del lavoratore - che solo successivamente, e quindi tardivamente, aveva comunicato al datore di lavoro di essere impossibilitato alla prestazione di lavoro per malattia - dovesse qualificarsi come dimissioni del lavoratore medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)