Sez. 2, Sentenza n. 1139 del 23/03/1977 (Rv. 384797 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA SULLA COMPETENZA - FORME - FUNZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA SULLA COMPETENZA - FORME - FUNZIONE.*
La comunicazione del deposito della sentenza che ha pronunziato sulla Competenza non deve necessariamente avvenire, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni fissato per la proposizione del regolamento di Competenza, in una delle tre forme previste dallo art 136, secondo comma, cod proc civ, ma puo essere validamente eseguita anche in altre forme, purche sia assicurata la certezza dello espletato adempimento sostitutivo e della relativa data. Risponde a questa esigenza ed e, quindi, idonea a far decorrere l'anzidetto termine, la comunicazione avvenuta mediante sottoscrizione datata, da parte dei difensori delle parti, della certificazione dell'effettuato deposito della sentenza, redatta dal cancelliere sulla copertina del fascicolo di ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)