Sez. 3, Sentenza n. 3025 del 15/03/1995 (Rv. 491171 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 136 c.p.c. - Raggiungimento dello scopo - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
Le comunicazioni prescritte dalla legge non debbono essere fatte necessariamente a pena di nullità in una delle due forme previste dall'art. 136 comma 2 cod.proc.civ., sempreché risulti raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della parte interessata l'esistenza ed il contenuto del provvedimento del giudice, ponendola, in tal modo, nella condizione di esaminare l'opportunità o meno dell'impugnazione. (Fattispecie riguardante la decorrenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319 per il reclamo contro il provvedimento che liquida il compenso all'esperto giudiziale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 59 art. 7, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)