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Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 08/03/1995 (Rv. 490995 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE | Art. 12 - Convenzione Italo-Austriaca 16 novembre 1971 resa esecutiva con legge n, 71 del 1974 - Litispendenza - Applicabilità - Connessione o continenza di cause - Inapplicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490995-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE

L'art. 12 della convenzione Italo-Austriaca del 16 novembre 1971 (resa esecutiva con legge n.71 del 1974) - formulato in modo sostanzialmente identico all'art. 797, comma primo, n.6 cod. proc. civ., secondo cui la decisione straniera può essere dichiarata efficace in Italia se non è pendente davanti ad un giudice Italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera - regola esclusivamente il caso della "litispendenza", cioè di contemporanea pendenza di due cause con identità soggetti, oggetto e titolo; mentre non può essere invocato nelle diverse ipotesi di connessione o di continenza di cause. Pertanto, la preventiva proposizione davanti al giudice italiano, da parte di ditta acquirente italiana contro la curatela del fallimento della fornitrice austriaca, della domanda id accertamento dell'inadempimento di detta fornitrice, poi fallita, non è di ostacolo alla deliberazione in Italia della sentenza, passata in giudicato, con la quale il giudice austriaco abbia accolto la domanda di condanna al pagamento delle forniture proposta, nei confronti dell'acquirente italiano, dall'impresa austriaca resasi cessionaria dei crediti vantati dall'indicata ditta fornitrice austriaca (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ammettendo la delibazione dell'indicata sentenza, ha anche escluso sia che risultasse documentata la pendenza fra la lite in Italia all'atto dell'introduzione del giudizio di delibazione nello stesso Paese, sia che vi fosse piena ed esatta corrispondenza tra le inadempienze dedotte nei giudizi instaurati davanti ai giudici dell'uno e dell'altro Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/11/1971 num. 12, Legge 12/02/1974 num. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)