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Sez. 1, Sentenza n. 16272 del 16/07/2014 (Rv. 632193 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ | Termini di comparizione innanzi al giudice straniero - Congruità - Valutazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632193-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, la valutazione circa la congruità dei termini a disposizione del convenuto, residente in uno Stato diverso da quello ove ha sede il giudice avanti al quale è chiamato in giudizio, in maniera da verificare se consentano in concreto, oltre la conoscenza del processo, l'apprestamento della difesa in giudizio, deve essere compiuta di volta in volta, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, e può essere censurata in sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione, trattandosi di un giudizio di fatto, che comporta un accertamento ed un apprezzamento di elementi materiali, riservato al giudice di merito (Nella specie, la S.C., confermando il decreto impugnato, ha ritenuto correttamente ed esaurientemente motivata la verifica, ivi effettuata sulla base della legislazione spagnola e dell'art. 641 cod. proc. civ., circa la congruità del termine di comparizione - 20 giorni - assegnati al convenuto in un procedimento innanzi all'Autorità Giudiziaria spagnola).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)