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Sez. 1, Sentenza n. 4333 del 28/06/1986 (Rv. 447098 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCATO RILASCIO - CONFISCA OBBLIGATORIA DEL VEICOLO - ART. 21, TERZO COMMA, LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447098-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCATO RILASCIO - CONFISCA OBBLIGATORIA DEL VEICOLO - ART. 21, TERZO COMMA, LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La norma dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) - secondo la quale è sempre disposta la confisca del veicolo a motore quando sia fatto circolare senza o prima ancora che sia stata rilasciata la carta di circolazione - manifestamente non contrasta con l'art. 3 Costituzione, essendo non irrazionalmente equiparate, sotto il profilo sanzionatorio, le due situazioni che concretano equipollenti violazioni del divieto di messa in circolazione di vetture sfornite della prescritta autorizzazione, indipendentemente dal concreto riscontro dei relativi requisiti. (V 1698/86, mass n 445040; (V 1362/85, mass n 439424).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)