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Sez. 1, Sentenza n. 1362 del 18/02/1985 (Rv. 439424 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCATO RILASCIO - CONFISCA - OBBLIGATORIETÀ - IDONEITÀ DEL VEICOLO ALLA IMMATRICOLAZIONE ED AL RILASCIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439424-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCATO RILASCIO - CONFISCA - OBBLIGATORIETÀ - IDONEITÀ DEL VEICOLO ALLA IMMATRICOLAZIONE ED AL RILASCIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), secondo il quale "è sempre disposta" la confisca del veicolo a motore quando sia fatto circolare senza o prima ancora che sia stata rilasciata la carta di circolazione, integra una disposizione speciale, rispetto ai criteri fissati in via generale dal precedente art. 20 in tema di sanzioni amministrative accessorie, e, pertanto, comporta che il prefetto, ove ritenga sussistente la suddetta violazione, alla stregua degli accertamenti dei competenti organi di vigilanza, deve obbligatoriamente pronunciare ordinanza di confisca del veicolo, indipendentemente dal fatto che questo abbia i requisiti per conseguire l'immatricolazione ed il rilascio della carta di circolazione, ed anche quando non venga emessa ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per la violazione medesima, avendo il suo autore provveduto al pagamento in misura ridotta di cui agli artt. 16 e 17 della citata legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)