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Sez. 1, Sentenza n. 13454 del 20/06/2011 (Rv. 618385 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Domanda di restituzioni e giudizio di rinvio - Autonomia reciproca - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618385-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

La domanda di restituzione e di riduzione in pristino ex art. 389 cod. proc. civ. è del tutto diversa, quanto a "petitum" e "causa petendi", rispetto a quella proposta nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ.: si tratta, infatti, di domande autonome, che non comportano la necessaria riunione dei processi, in quanto la prima è indipendente dalla fondatezza della seconda (pur determinando la statuizione del giudizio di rinvio, in via definitiva, quanto dovrà essere corrisposto da una parte all'altra con il conguaglio conclusivo) ed assolve alla specifica esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)