Sez. 2, Sentenza n. 9229 del 04/05/2005 (Rv. 582088 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE | Proposizione separata rispetto al giudizio di rinvio - Ammissibilità - - Fondamento - Decisione separata - Ammissibilità - Violazione del "ne bis in idem" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE
In tema di cassazione con rinvio, nel codice di rito non si rinviene alcun divieto o impedimento a promuovere separatamente avanti al giudice designato dalla S.C. ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ. il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni o la riduzione in pristino, essendo anzi tale possibilità desumibile dalla espressa previsione nell'art. 389 cod. proc. civ. di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino. Nè, qualora i due giudizi promossi separatamente non vengano riuniti, sussiste violazione dell'art. 273 cod. proc. civ. (o dell'art. 274 cod. proc. civ.) e, a seguito della decisione separata, del principio del "ne bis in idem", giacché le "causae petendi" dei due giudizi sono diverse, in quanto in quello di restituzione o di riduzione in pristino il diritto oggetto del giudizio è solo quello a conseguire tali effetti, mentre nel giudizio di rinvio ha luogo, nei limiti della disposta cassazione, una nuova pronuncia sul "thema decidendi" della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)