Sez. 3, Sentenza n. 29848 del 10/11/2017 Ud. (dep. 03/07/2018) Rv. 273492 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO | Accertamento della capacità di testimoniare - Perizia psicologica - Nomina di consulenti tecnici di parte - Obbligo di farli presenziare durante lo svolgimento delle operazioni - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO
In tema di istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneità fisica e mentale del teste a deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, né è prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che il principio del contraddittorio sulla prova è pienamente garantito attraverso l'esame e il contro esame dibattimentale del perito e la possibilità per la difesa di richiedere l'esame del proprio consulente, depositando la relazione dello stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)