Sez. 3, Sentenza n. 42984 del 04/10/2007 Ud. (dep. 21/11/2007) Rv. 238067 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO | Accertamento della capacità di testimoniare - Perizia psicologica - Ammissibilità - Consulenti tecnici di parte - Presenza durante lo svolgimento delle operazioni - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO
In tema di istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneità fisica e mentale del teste a deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, nè è prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, dopo aver precisato che lo stesso è applicabile anche per la perizia psicologica disposta in sede di incidente probatorio, ha ulteriormente affermato che il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che un'eventuale nullità relativa può interessare solo la mancata verbalizzazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)